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Codice Deontologico

Titolo I - Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Articolo 2. Potestà disciplinare e regolamentare

Spetta agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Articolo 3. Volontarietà dell'azione

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Articolo 4. Attività all'estero

Nell'esercizio di attività professionale all'estero traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

Articolo 5. Dovere di probità, dignità e decoro

Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
È fatto divieto al traduttore e all'interprete, nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica.

Articolo 6. Dovere di lealtà e correttezza

Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
Al traduttore e all'interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione.
L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell'interesse superiore della Giustizia.
Il traduttore deve eseguire a regola d'arte e personalmente l'incarico affidatogli.

Articolo 7. Dovere di diligenza

Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l'aspetto esteriore del testo tradotto.
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Articolo 8. Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere del traduttore e dell'interprete conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l'interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.

Articolo 9. Dovere di indipendenza

Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale. Devono avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Articolo 10. Dovere di competenza

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. In ogni caso il traduttore e l'interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta e così eventualmente la necessità dell'integrazione con altro collega.

Articolo 11. Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del traduttore e dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Articolo 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

Articolo 13. Dovere di evitare incompatibilità

È dovere del traduttore e dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

Articolo 14. Divieto di pubblicità

È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale; al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa, indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

Articolo 15. Divieto di intermediazione

Il traduttore e l'interprete, nell'esercizio della loro attività, devono astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

Articolo 16. Dovere di rispettare le condizioni di lavoro

È dovere del traduttore e dell'interprete rispettare le condizioni di lavoro definite dall'AITI.

Titolo II. Rapporti con i colleghi

Articolo 17. Rapporto di colleganza

Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale.
Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Articolo 18. Divieto di accaparramento di clienti

Il traduttore e l'interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale".
È fatto inoltre divieto al traduttore e all'interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Articolo 19. Notizie riguardanti i colleghi

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega.
Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

Titolo III. Rapporti con i committenti

Articolo 20. Rapporto di fiducia

 Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale.

Articolo 21. Mancata prestazione di attività

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Articolo 22. Obbligo di informazione

Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Articolo 23. Obbligo di restituzione di documenti

Il traduttore e l'interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

Articolo 24. Azioni contro il committente per il pagamento del compenso

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l'interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto.
Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti il traduttore e l'interprete possono procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 25. La testimonianza del traduttore o dell'interprete

Per quanto possibile, il traduttore e l'interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti all'incarico ricevuto.

Titolo IV. Rapporti con le altre associazioni

Articolo 26.

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell'attuazione di azioni comuni a tutela della professione.
Tali rapporti sono riservati al Presidente Nazionale, eventualmente coadiuvato dai Presidenti delle Commissioni Nazionali, o ai suoi delegati personali esclusivamente nell'ambito della delega loro conferita.